di Silviano Di Pinto*
La Cassazione chiarisce il ruolo di Mediocredito Centrale nelle procedure di liquidazione giudiziale. La garanzia pubblica costituisce uno strumento fondamentale per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale (MCC), lo Stato sostiene il sistema bancario assumendo una parte significativa del rischio dei finanziamenti concessi. Una questione particolarmente rilevante riguarda le conseguenze dell’escussione della garanzia quando l’impresa finanziata viene sottoposta a liquidazione giudiziale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25083 del 6 settembre 2026, ha chiarito importanti principi relativi al diritto di surroga e alla collocazione del credito del garante pubblico.
Il primo elemento riguarda la natura giuridica del credito vantato da MCC dopo il pagamento della garanzia alla banca. Secondo la Suprema Corte, tale credito assume una propria autonomia ed è finalizzato al recupero delle risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese. Il credito beneficia di un privilegio di natura pubblicistica, riconducibile all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998, che prevale sulle altre cause di prelazione, salve le eccezioni previste dalla normativa. Particolarmente significativo è che il riconoscimento del privilegio non dipende dal momento dell’escussione: anche quando il pagamento del Fondo interviene dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, il credito pubblico mantiene la propria collocazione privilegiata. La Cassazione distingue quindi due situazioni operative. La prima riguarda il caso in cui la banca non abbia ancora presentato domanda di insinuazione al passivo. In questa circostanza, MCC deve presentare direttamente la propria domanda, richiedendo il riconoscimento del credito in via privilegiata per gli importi corrisposti. La banca conserva il diritto di insinuarsi in via chirografaria per la parte del finanziamento rimasta insoddisfatta. La seconda riguarda il caso in cui la banca sia già stata ammessa al passivo della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, il Fondo non deve presentare una nuova domanda autonoma, evitando una duplicazione delle pretese creditorie, ma trova applicazione l’articolo 230, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La disposizione consente il subentro del garante pubblico nella posizione della banca, limitatamente alle somme effettivamente corrisposte. L’aspetto più significativo riguarda la possibilità di modificare la graduazione originaria del credito: mentre la banca poteva essere stata ammessa come creditore chirografario, MCC subentra con una propria collocazione privilegiata.
Questo principio valorizza la natura pubblicistica del credito del Fondo e la necessità di tutelare le risorse destinate al sistema produttivo. Il curatore deve pertanto rettificare lo stato passivo, sostituendo, nei limiti del pagamento, la posizione della banca con quella del garante pubblico. La Cassazione supera così l’interpretazione secondo cui la precedente ammissione definitiva della banca impedirebbe il successivo riconoscimento del privilegio spettante a MCC.
La sentenza chiarisce inoltre gli strumenti di tutela: in caso di nuova insinuazione, l’ammissione può essere impugnata ai sensi dell’articolo 206 del Codice della crisi; in caso di sostituzione mediante rettifica dello stato passivo, trova invece applicazione il reclamo previsto dall’articolo 133, proponibile entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Sotto il profilo economico-finanziario, la pronuncia assume particolare importanza per il sistema bancario e per la gestione delle crisi aziendali. L’escussione della garanzia pubblica, infatti, non determina la liberazione automatica dell’impresa dalle proprie obbligazioni, ma comporta il subentro del garante pubblico nei diritti di recupero per le somme corrisposte. Diventa quindi essenziale, per amministratori e professionisti, valutare correttamente gli effetti patrimoniali e finanziari dell’intervento del Fondo, anche nell’ambito degli adeguati assetti previsti dall’articolo 2086 del Codice civile. Il monitoraggio dell’indebitamento bancario, della sostenibilità del servizio del debito e dei possibili eventi di escussione delle garanzie rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione della crisi e di tutela della continuità aziendale.
In conclusione, la pronuncia rafforza la tutela delle risorse pubbliche e chiarisce che la surroga di Mediocredito Centrale può determinare il riconoscimento di un credito privilegiato anche quando la banca originaria risultava ammessa in chirografo. Il principio conferma l’importanza di una gestione consapevole dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, sia nella normale operatività aziendale sia nell’eventuale apertura di una procedura concorsuale.
*Esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”