L'approfondimento di Silviano Di Pinto*

Definizione di PMI: requisiti, soglie e regole per accedere alle agevolazioni

*Esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”.

Definizione di PMI: requisiti, soglie e regole per accedere alle agevolazioni

di Silviano Di Pinto*

Quando si parla di Piccole e Medie Imprese si pensa spesso ad aziende con pochi dipendenti, fatturato contenuto e struttura organizzativa semplice. In realtà, la definizione europea di PMI è più articolata e non può essere determinata osservando soltanto il bilancio della singola società. La corretta classificazione dimensionale è fondamentale per accedere a contributi, finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, crediti d’imposta e altri strumenti di sostegno. Una valutazione incompleta può determinare l’esclusione da un bando o, nei casi più gravi, la revoca dell’agevolazione concessa. La disciplina di riferimento è contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE, recepita in Italia dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005. Un’impresa è considerata PMI quando occupa meno di 250 persone e rispetta almeno uno dei due limiti economici previsti: fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni. All’interno della categoria si distinguono tre livelli. È microimpresa l’azienda con meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. È piccola impresa quella con meno di 50 occupati e valori non superiori a 10 milioni. È media impresa quella con meno di 250 occupati e fatturato entro 50 milioni oppure totale di bilancio entro 43 milioni. Gli occupati devono essere calcolati attraverso le Unità Lavorative Anno, le cosiddette ULA. Un dipendente a tempo pieno impiegato per 12 mesi rappresenta una ULA. Un lavoratore part-time al 50% equivale a 0,5 ULA, così come un dipendente assunto a tempo pieno per sei mesi.
La verifica non si esaurisce però nel confronto tra occupati, fatturato e attivo. Il passaggio più delicato riguarda l’individuazione delle imprese autonome, associate e collegate. Un’impresa è generalmente autonoma quando non possiede partecipazioni pari o superiori al 25% in altre società e quando nessun’altra impresa detiene una partecipazione analoga nel suo capitale o nei diritti di voto. In questo caso si considerano solo i dati propri. Quando esiste una partecipazione pari o superiore al 25%, senza controllo, si configura normalmente un rapporto di associazione. I dati dell’impresa associata devono essere sommati in proporzione alla percentuale di partecipazione. Se invece un’impresa esercita il controllo su un’altra società, dispone della maggioranza dei diritti di voto, nomina la maggioranza degli amministratori oppure esercita un’influenza dominante, si è in presenza di imprese collegate. In tal caso i dati della società collegata devono essere sommati integralmente, anche quando la partecipazione non è pari al 100%. Può quindi accadere che un’azienda, considerata singolarmente, presenti i requisiti di una piccola impresa ma, dopo aver aggregato i dati della controllante, delle controllate o di altre società collegate, debba essere classificata come media o grande impresa. Il collegamento può emergere anche attraverso persone fisiche. Ciò avviene quando una persona o un gruppo di persone che agiscono di concerto controllano più imprese operanti nello stesso mercato oppure in mercati direttamente a monte o a valle. La verifica deve quindi ricostruire le partecipazioni, gli assetti proprietari, i patti tra soci, i diritti di voto e l’attività svolta.
Altro elemento rilevante è la regola dei due esercizi consecutivi. Il superamento delle soglie in un solo esercizio non determina automaticamente la perdita della qualifica di PMI. Il cambiamento di categoria si produce, in linea generale, quando il superamento o il rientro sotto le soglie si verifica per due esercizi contabili consecutivi. Occorre inoltre distinguere la classificazione valida per gli aiuti di Stato da quella utilizzata per la redazione del bilancio. La definizione europea di PMI serve a stabilire se l’impresa può accedere a un’agevolazione e quale intensità di aiuto può ricevere. La classificazione civilistica, invece, determina la possibilità di redigere il bilancio ordinario, abbreviato o previsto per le microimprese. Le due verifiche seguono regole e soglie differenti. Un’impresa può quindi redigere il bilancio abbreviato ma non essere una PMI ai fini degli aiuti, per esempio perché appartiene a un gruppo di grandi dimensioni. Allo stesso modo, può essere PMI ai fini delle agevolazioni pur essendo tenuta a redigere il bilancio ordinario.
Dal 2025 il quadro europeo si è ampliato con l’introduzione delle piccole imprese a media capitalizzazione, le cosiddette small mid-cap. Si tratta di imprese che hanno superato i limiti delle PMI ma conservano una dimensione intermedia rispetto alle grandi aziende. La nuova categoria mira ad attenuare il salto connesso alla perdita dello status di PMI, ma la sua concreta applicazione dipende dalle singole normative e misure di agevolazione. La corretta determinazione della dimensione d’impresa richiede quindi una vera attività di due diligence. La qualifica di PMI non è una semplice dichiarazione formale, ma il risultato di un procedimento analitico, documentato e verificabile.

*Esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”