L'approfondimento di Silviano Di Pinto*

Cumulabilità Legge Nuova Sabatini e Iperammortamento 2026

*Esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”.

Cumulabilità Legge Nuova Sabatini e Iperammortamento 2026

di Silviano Di Pinto*

Con la Legge di Bilancio 2026 torna al centro dell’attenzione delle imprese il tema dell’iperammortamento, misura fiscale destinata a sostenere gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati. La reintroduzione dello strumento apre però un interrogativo operativo di particolare rilievo: cosa accade quando lo stesso investimento beneficia anche della Nuova Sabatini? Molte imprese potrebbero, infatti, programmare nuovi investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali utilizzando contemporaneamente il finanziamento agevolato collegato alla Nuova Sabatini e la maggiorazione fiscale prevista dall’iperammortamento.

In linea generale, le due misure possono convivere. La loro natura è diversa e questo consente di escludere una incompatibilità assoluta. La Nuova Sabatini opera come agevolazione finanziaria-contributiva. Essa sostiene l’impresa nell’acquisto di beni strumentali attraverso un contributo collegato al finanziamento o al leasing utilizzato per realizzare l’investimento. L’iperammortamento, invece, interviene sul piano fiscale. Non comporta l’erogazione diretta di un contributo, ma consente all’impresa di assumere un costo fiscalmente maggiorato ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Proprio questa differenza strutturale consente il coordinamento tra i due benefici.

Tuttavia, la cumulabilità non può essere intesa come libera applicazione di entrambe le agevolazioni sull’intero costo storico del bene. Il principio da rispettare è quello del divieto di doppio finanziamento. Una stessa quota di costo non può essere coperta o agevolata due volte da benefici pubblici diversi, se ciò determina una sovrapposizione del vantaggio economico. In altri termini, l’impresa può ricevere più agevolazioni riferite allo stesso investimento, ma il cumulo non deve comportare né il superamento del costo complessivamente sostenuto né la duplicazione del sostegno pubblico sulla medesima componente di spesa. La disciplina dell’iperammortamento introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ammette il concorso con altre misure riferite agli stessi costi, ma richiede che siano rispettati i limiti applicabili in materia di intensità di aiuto, importo massimo agevolabile e corretta imputazione delle quote di costo. Lo stesso orientamento risulta coerente con le indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di Nuova Sabatini. La misura, infatti, è considerata cumulabile con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non determini il superamento dei limiti previsti dalla disciplina europea e nazionale.

Il punto decisivo riguarda quindi la base di calcolo dell’iperammortamento. Quando un bene è assistito anche dal contributo Nuova Sabatini, la maggiorazione fiscale non dovrebbe essere applicata sull’intero costo storico del bene, ma sul costo assunto al netto del contributo riconosciuto. Questa impostazione consente di evitare che la maggiorazione fiscale incida anche sulla parte di investimento già agevolata dalla Sabatini. Il procedimento operativo è lineare. L’impresa deve individuare il costo di acquisizione del bene e determinare l’importo del contributo Nuova Sabatini riferito al medesimo investimento. Tale contributo deve poi essere sottratto dal costo storico del bene, così da ottenere la base netta su cui applicare l’iperammortamento. Solo su questa base residua può essere calcolata la maggiorazione fiscale. Si consideri, ad esempio, un investimento in un bene agevolabile pari a 150.000 euro. Se l’impresa riceve un contributo Nuova Sabatini di 18.000 euro, la base agevolabile netta non sarà pari a 150.000 euro, ma a 132.000 euro. Applicando su tale importo una maggiorazione del 180%, la maggiorazione fiscalmente deducibile sarà pari a 237.600 euro. Il valore fiscalmente rilevante complessivo, quindi, sarà dato dalla somma tra il costo netto di 132.000 euro e la maggiorazione di 237.600 euro, per un totale di 369.600 euro. Diversamente, se la maggiorazione del 180% fosse applicata sull’intero costo storico di 150.000 euro, si otterrebbe una maggiorazione pari a 270.000 euro e un valore fiscale complessivo di 420.000 euro. Questa seconda impostazione non appare corretta, perché finirebbe per agevolare fiscalmente anche la quota di costo già interessata dal contributo Nuova Sabatini. Il contributo di 18.000 euro verrebbe così considerato, indirettamente, anche nella base di calcolo dell’iperammortamento, con il rischio di determinare una duplicazione del vantaggio pubblico sulla stessa componente dell’investimento.
Il cumulo è ammesso soltanto se costruito nel rispetto dei limiti di legge e del divieto di doppio finanziamento. In presenza del contributo Sabatini, la base dell’iperammortamento deve quindi essere determinata al netto del contributo riconosciuto. Solo il costo residuo effettivamente rimasto a carico dell’impresa può costituire la base su cui applicare la maggiorazione fiscale.

*Esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”